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Ente Nazionale di
Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo
Viale
Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n.
02796270581
Direzione
Generale |
SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare
n. 9 del 20.02.2004
Protocollo n. 547 / CS
Allegati: |
- Ai Servizi, Uffici e Consulenze della
Direzione Generale
LORO SEDI |
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- Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate
LORO SEDI |
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e, p.c., |
- Al Sig. Presidente
- Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione
del Fondo speciale per Calciatori, Allenatori di calcio e Sportivi Professionisti
- Ai Sigg. Componenti il Collegio Sindacale
LORO SEDI
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Oggetto: |
Anno
2004: minimale di retribuzione giornaliera - massimale di retribuzione giornaliera e annua
imponibile - contributo di solidarietà - aliquota aggiuntiva 1% - contributo apprendisti. |
Sommario: |
A) Minimale di
retribuzione giornaliera imponibile. B) Lavoratori dello spettacolo: 1) massimale annuo
della base contributiva e previdenziale; 2) massimale di retribuzione giornaliera
imponibile; 3) contributo di solidarietà; 4) aliquota aggiuntiva 1% (art. 3-ter D.L.
n.384/92 convertito dalla L. n.438/92); C) Sportivi professionisti: 1) massimale annuo
della base contributiva e pensionabile; 2) massimale di retribuzione giornaliera
imponibile; 3) contributo di solidarietà; 4) aliquota aggiuntiva 1% (art. 3-ter D.L.
n.384/92 convertito dalla L. n.438/92); D) Contributo apprendisti; E) Regolarizzazione
mese di gennaio 2004. |
A) MINIMALE DI
RETRIBUZIONE GIORNALIERA IMPONIBILE
L'art. 1 del D.L. 29.7.1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, nella L. 26.9.81, n. 537, stabilisce che i limiti minimi di retribuzione
giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per
tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale sono
rivalutati, ogni anno, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che
si verificano in applicazione dell'art.19 della L. 30.4.1969, n.153.
Pertanto, detti limiti debbono essere rivalutati in base
all'andamento degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
rilevato dall'ISTAT.
Il D.L. 9.10.1989, n.338, convertito nella L. 7.12.1989, n.389,
allart.1, comma 1, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il
calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore: allimporto
delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; ovvero allimporto
stabilito da accordi collettivi o contratti individuali, se superiore a quello previsto
dal contratto collettivo.
Si ricorda, in proposito, che anche i datori di lavoro non
aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate
organizzazioni sindacali sono obbligati, ai fini del versamento della contribuzione
previdenziale ed assistenziale, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla
sopra richiamata disciplina collettiva.
Con lart. 2, comma 25, della L. 28.12.95, n.549, il
legislatore ha introdotto una norma interpretativa dellart.1 del D.L. n. 338/89
convertito, con modificazioni, nella L. n. 389/89 precisando che la disposizione di cui al
citato articolo 1 si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti
collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base
per il calcolo dei contributi previdenziali è quella stabilita dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative nella categoria.
Si aggiunge, altresì, che ai sensi dell'art.7 del D.L. n.
463/83 convertito con L. n. 638/83, modificato dall'art.1,comma 2, del D.L. n. 338/89,
convertito dalla L. n. 389/89, il limite minimo di retribuzione giornaliera non può,
tuttavia, essere inferiore al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun
anno.
Tutto ciò
premesso, si fa presente che, per consentire gli adempimenti contributivi sui valori
aggiornati relativi allanno 2004, in attesa dellemanazione del previsto
decreto ministeriale, si è utilizzato, per la determinazione dei valori contributivi di
cui alla presente circolare, lindice ISTAT calcolato per lanno 2003.
Come noto, per lanno 2003 la variazione percentuale,
accertata dallISTAT, ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata
pari al 2,5%.
Considerato che, per il settore dello spettacolo,
attività circensi e spettacolo viaggiante i limiti minimi variati per lanno 2004 sono risultati di importo
inferiore al 9,5% dellimporto del trattamento minimo di pensione, determinato per lanno
2004 nella misura di 412,18 euro, si
comunica che dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 2004 il limite minimo di retribuzione giornaliera,
per lassolvimento degli obblighi contributivi di legge, per tutti i settori
produttivi sopra citati e senza alcuna distinzione tra le categorie di lavoratori, è fissato in 39,16 euro.
A seguito della variazione del minimale di retribuzione
giornaliera, a far data dal 1° gennaio 2004, risulta variata anche la misura della
retribuzione oraria minima per la denuncia ed il versamento della contribuzione previdenziale ed
assistenziale nei casi di contratti a tempo parziale ("PART-TIME").
Al riguardo si
ribadisce che, a decorrere dall1.1.1989, la retribuzione minima oraria si determina
moltiplicando il minimale giornaliero (39,16 euro) per sei e dividendo il relativo
prodotto per il numero delle ore lavorative settimanali previste dagli accordi o contratti
collettivi riguardanti i singoli settori di lavoro. Nell'ipotesi, pertanto, di contratti
che prevedono l'effettuazione di 40 ore settimanali, la paga oraria è pari a 5,87 euro (39,16 x 6 : 40).
Si tiene a sottolineare che gli obblighi contributivi, da parte
dei datori di lavoro, devono essere assolti sulla base dei minimali di retribuzione in
trattazione solamente nei casi in cui questi risultino superiori ai minimali di
retribuzione stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi
collettivi o contratti individuali.
B) LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
1) Massimale annuo
della base contributiva e pensionabile
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti allEnpals
successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva il massimale
annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dallart.2, comma 18, della L.
335/95, rivalutato in base allindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del 2,5%, è pari, per lanno 2004, a 82.401,00 euro.
2) Massimale di
retribuzione giornaliera imponibile
Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti allEnpals
alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente
anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie il massimale di
retribuzione giornaliera imponibile è pari a 600,70
euro.
Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i
relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati:
Fasce di retribuzione giornaliera |
2004
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile |
Giorni di contribuzione accreditati |
Euro |
Euro |
Euro |
|
600,71 |
1.201,40 |
600,70 |
1 |
1.201,41 |
3.003,50 |
1.201,40 |
2 |
3.003,51 |
4.805,60 |
1.802,10 |
3 |
4.805,61 |
6.607,70 |
2.402,80 |
4 |
6.607,71 |
8.409,80 |
3.003,50 |
5 |
8.409,81 |
10.812,60 |
3.604,20 |
6 |
10.812,61 |
13.215,40 |
4.204,90 |
7 |
13.215,41 |
In
poi |
4.805,60 |
8 |
3) Contributo di
solidarietà
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti allEnpals
successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva il contributo di
solidarietà si applica:
· ·
sulla parte
di retribuzione annua eccedente, per lanno 2004, limporto di 82.401,00 euro.
Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti allEnpals
alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente
anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie il contributo di
solidarietà si applica:
· ·
sulla parte
di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile
relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera precedentemente indicate.
4) Aliquota
aggiuntiva 1% (art. 3-ter D.L. n.384/92 convertito dalla L. n.438/92)
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti allEnpals
successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva laliquota
aggiuntiva (1%) si applica:
· ·
sulla parte
di retribuzione annua eccedente, per lanno 2004, limporto di 37.883,00 euro e
sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a 82.401,00 euro.
Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti allEnpals
alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente
anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie laliquota
aggiuntiva (1%) si applica:
· ·
sulla parte
di retribuzione giornaliera eccedente, per lanno 2004, limporto di 121,42 euro
e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce
di retribuzione giornaliera precedentemente indicate.
N.B. Si ricorda che, in
applicazione dellart. 43, comma 1, lettera a), della L. n.289/2002, dal 1° gennaio 2004 laliquota contributiva
a carico del lavoratore è pari a quella in vigore nel Fondo per i lavoratori dipendenti
dellINPS (8,89 %) anche per quei lavoratori per i quali, nellanno 2003, era
prevista laliquota del 10,10 %. Pertanto dal 1° gennaio 2004, anche per i suddetti
lavoratori sarà dovuta, ricorrendone i requisiti, laliquota contributiva aggiuntiva
dell1% e i datori di lavoro dovranno utilizzare, in sostituzione del codice tabellaYV,
il codice tabella Y3 come già illustrato nella circolare n. 1 del 24.1.2003.
C) SPORTIVI PROFESSIONISTI
1) Massimale
annuo della base contributiva e pensionabile
Per gli sportivi professionisti iscritti allEnpals
successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva il massimale
annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dallart.2, comma 18, della L.
n. 335/95, rivalutato in base allindice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del 2,5% è pari, per lanno
2004, a 82.401,00 euro.
2) Massimale di
retribuzione giornaliera imponibile
Per gli sportivi professionisti già iscritti allEnpals
alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con
precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il
massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 264,11 euro.
3) Contributo di
solidarietà
Il contributo di solidarietà introdotto, come noto,
dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n.166, è dovuto:
· ·
sulla parte
di retribuzione annua eccedente limporto di 82.401,00 euro e fino allimporto
annuo di 600.811,63 euro per gli sportivi professionisti iscritti allEnpals
successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva;
· ·
sulla parte
di retribuzione giornaliera eccedente limporto di 264,11 euro e fino allimporto
giornaliero di 1.925,68 euro per gli sportivi professionisti già iscritti allEnpals
alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente
anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie.
4) Aliquota
aggiuntiva 1% (art. 3-ter D.L. n.384/92 convertito dalla L. n.438/92)
Per gli sportivi professionisti iscritti allEnpals
successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva laliquota
aggiuntiva (1%) si applica:
· ·
sulla parte
di retribuzione annua eccedente, per lanno 2004, limporto di 37.883,00 euro e
sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di 82.401,00 euro.
Per gli sportivi professionisti già iscritti allEnpals
alla data del 31.12.95 e per quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente
anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie laliquota
aggiuntiva (1%) si applica:
· ·
sulla parte
di retribuzione giornaliera eccedente, per lanno 2004, limporto di 121,42 euro
e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a 264,11 euro.
D) CONTRIBUTO
APPRENDISTI
Limporto del contributo settimanale a carico dei datori di
lavoro, previsto in misura fissa per gli apprendisti, è stato determinato, per lanno
2004, limitatamente alla quota IVS, in 2,74 euro pari a
0,46 euro giornaliero.
E) REGOLARIZZAZIONE MESE DI GENNAIO 2004
Eventuali regolarizzazioni, riguardanti il mese di gennaio 2004,
derivanti dalla mancata applicazione dei nuovi importi comunicati con la presente
circolare, dovranno essere effettuate entro il 16 marzo 2004, a mezzo mod. 031/RC1
(compilato interamente nei quadri A e B) in
sostituzione del mod. 031/R relativo allo stesso mese di gennaio 2004, apponendo,
nello spazio riservato alle comunicazioni impresa, la dicitura regolarizzazione
indice ISTAT anno 2004.
Il relativo conguaglio andrà versato con lapposito mod.
F24, indicando i codici causale contributo CCLS (Contributi correnti
lavoratori dello spettacolo) oppure CCSP (Contributi correnti sportivi professionisti).
E opportuno precisare che, in caso di conguaglio, non
saranno dovute somme aggiuntive sui versamenti integrativi.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo
Antichi)
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