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Ente
Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo
Viale
Regina Margherita n.206 - 00198 ROMA - Tel. 06854461
Direzione Generale |
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Servizio Contributi e Vigilanza
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A tutte le Imprese dello spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che esplicano
attività nel campo dello spettacolo
Alle Associazioni delle Imprese dello spettacolo |
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Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale
SEDE
Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate
LORO SEDI |
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Circolare n. 1 del 15.01.2004
Protocollo n. 1 / CS |
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e, p.c. |
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Al Sig. Presidente
Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale
LORO SEDI |
Oggetto: |
Compensi
percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto dautore, dimmagine
e di replica. Trattamento contributivo. |
Sommario: |
Larticolo 43, comma 3, della
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che i compensi corrisposti ai lavoratori
appartenenti alle categorie di cui allarticolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del
Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive
modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto dautore,
dimmagine e di replica, sono esclusi dalla base contributiva e pensionabile nei
limiti del 40 per cento dellimporto complessivo dei compensi percepito anche a
fronte di altre eventuali prestazioni riconducibili alla medesima attività lavorativa. |
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1. Premessa
Lart.43, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n.289
(Legge Finanziaria per lanno 2003) prevede che Al fine di perseguire lobiettivo
di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti
alle categorie di cui allarticolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del Decreto
Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, e successive
modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto di autore, dimmagine
e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dellimporto complessivo percepito
per prestazioni riconducibili alla medesima attività.
Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni
contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Nellambito delleterogeneità dei modelli
contrattuali che regolano, sulla base di contratti di natura collettiva e/o di pattuizioni
individuali, le forme di remunerazione dei lavoratori del settore dello spettacolo, il
legislatore, attraverso la suddetta norma, ha inteso prevedere un regime previdenziale
differenziato per i compensi da questi percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento
economico dei diritti dautore, dimmagine e di replica.
Le evidenze scaturite dalla fase di prima applicazione della
norma sopra richiamata hanno indotto lEnte, anche allo scopo di rafforzare lobiettivo
che il legislatore ha esplicitamente posto nellambito del testo legislativo, ridurre
il contenzioso contributivo, ad emanare la presente circolare, al fine di favorire luniformità
di interpretazione della norma medesima.
A tal fine, la presente circolare ha lobiettivo di fornire
chiarimenti volti a definire:
a)
a) lambito oggettivo di applicazione del diritto di autore,
di immagine e di replica e la loro valenza sotto il profilo patrimoniale;
b)
b) le categorie di lavoratori che, sulla base delle vigenti
previsioni legislative, risultano titolari dei predetti diritti e, quindi, della
prerogativa di cederne lo sfruttamento economico;
c)
c) le modalità di calcolo dei compensi esclusi dalla base
contributiva e pensionabile;
d)
d) la regolamentazione del contenzioso relativo allassoggettamento
a contribuzione previdenziale dei compensi percepiti a fronte della cessione dellutilizzazione
economica dei suddetti diritti in essere alla data di entrata in vigore della legge.
In ordine agli aspetti di seguito trattati, eventuali diverse
indicazioni fornite in passato dallEnte sono da intendersi superate dalle modifiche
del quadro legislativo recate dallentrata in vigore del citato articolo 43 e dalle
disposizioni interpretative adottate con la presente circolare.
2. Il diritto di autore
La disciplina legislativa del diritto di autore trova le sue
fonti in alcune disposizioni del codice civile (articoli 2575-2583) e nella legge speciale
22 aprile 1941, n.633 (di seguito, anche l.d.a.), nel corso del tempo più volte oggetto
di modifiche e integrazioni, talora di carattere particolarmente innovativo.
Ai sensi delle predette norme, il diritto di autore ha per
oggetto le opere dellingegno di
carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
allarchitettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la
forma di espressione. (art.1, l.d.a.)
In linea generale, lopera è considerata frutto dellingegno
quando possiede:
a)
a) il requisito della creatività, che non si identifica con loriginalità
in assoluto e neppure con la novità (elemento, questultimo, proprio dellinvenzione
industriale protetta), ma con lindividualità della prestazione e con la
personalità, cioè con la capacità di esprimere in modo personale un sentimento, unidea,
un fatto, un qualsiasi aspetto della vita;
b)
b) il requisito della concretezza despressione, nel senso di
costituire un prodotto concreto, che possa vivere di vita autonoma e sia idoneo ad essere
reso pubblico e riprodotto.
Anche le elaborazioni creative di preesistenti opere dellingegno
quali le traduzioni in altra lingua, le modificazioni ed
aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dellopera originaria, gli
adattamenti e le riduzioni, i compendi,
le variazioni non costituenti opera originale (art.4, l.d.a.) sono considerate
opere dellingegno e, quindi, suscettibili di autonoma protezione e di utilizzazione
economica.
Titolare del diritto di autore è lautore stesso, che lo
acquista, a titolo originario, con la creazione dellopera (art.2576, c.c. e art.6,
l.d.a.), determinandosi una comunione originaria laddove più soggetti partecipino allattività
creativa.
Nellambito delle forme di tutela che la legge attribuisce
al titolare del diritto di autore, è necessario distinguere il profilo morale da quello
patrimoniale.
Il primo consiste nei diritti, inalienabili ed irrinunciabili,
di rivendicare la paternità dellopera e di opporsi a qualsiasi deformazione,
mutilazione o altra modificazione dellopera che possa recare pregiudizio allonore
e alla reputazione dellautore.
Il secondo si estrinseca, invece, in una serie di facoltà che
consentono lutilizzazione economica dellopera dellingegno (art.2577,
comma 1, c.c. e art.12, l.d.a.), in ogni forma e modo, originale e derivato, nei limiti
determinati dalla legge, e, in particolare, nellesercizio dei diritti esclusivi
indicati negli articoli da 12 a 18-bis della
legge stessa, consistenti nel diritto di pubblicazione (art.12), nel diritto di riprodurre
lopera in più esemplari (art.13), di trascrizione dellopera orale (art.14),
di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art.15), di diffusione a
distanza (art.16), di porre in circolazione e di importare lopera o gli esemplari di
essa (art.17), di elaborazione, traduzione e pubblicazione delle opere in raccolta
(art.18), di noleggio e di prestito (art.18-bis).
Analizzando il profilo oggettivo del comma 3 dellart.43
della legge in discorso, si osserva preliminarmente come, sulla base delle previsioni
legislative che regolano la tutela patrimoniale del diritto di autore, due distinte
tipologie di compenso possano essere associate allutilizzo dellopera dellingegno:
a)
a) il cosiddetto equo compenso;
b)
b) il compenso per la cessione del diritto di utilizzazione
economica dellopera.
Lequo compenso costituisce una forma di compenso da
riconoscersi, sovente per il tramite della SIAE o dellIMAIE, agli autori ed agli
artisti interpreti ed esecutori (artt.80 e 82, l.d.a.) qualora le loro opere siano oggetto
di utilizzazione secondaria, intendendosi lutilizzazione di unopera fissata su
un supporto materiale che, proprio in quanto riprodotta, è suscettibile di una serie
infinita di fruizioni da parte di un numero non definito di utenti, in quanto utilizzata a
mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico
via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi
ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi (articoli
73 e 73-bis, l.d.a.). In particolare, nel campo delle opere
cinematografiche, lequo compenso è previsto, oltre che per gli autori della parte
musicale, del soggetto e della sceneggiatura, anche a favore del direttore artistico e,
nelle opere tradotte da una lingua straniera, agli autori delle traduzioni e degli
adattamenti in lingua italiana (art.46-bis, l.d.a.).
Lobbligo di versare il compenso per lutilizzazione
secondaria grava su soggetti diversi dal committente della prestazione lavorativa che ha
prodotto lopera, generalmente coincidenti con gli organismi di emissione che curano
la predetta utilizzazione; ciò esclude lassoggettamento
a contribuzione previdenziale delle somme erogate a tale titolo e induce, pertanto, a
ritenere che lequo compenso non rientri nellambito della regolamentazione
recata dalla norma in argomento.
Ciò che la legge n.289 del 2002 assume a riferimento, quando
tratta della cessione dello sfruttamento economico del diritto di autore è,
invece, la forma di compenso, stabilita nellambito di un rapporto contrattuale fra
il committente/produttore/datore di lavoro e lartista, derivante dalla cessione dellutilizzazione
dei diritti enucleati nei sopra citati articoli della legge n.633 del 1941.
E il caso di sottolineare come limponibilità di
tali compensi, ancorché nella modulazione contributiva fissata dalla norma in argomento,
presupponga lesistenza fra le parti di un rapporto di lavoro, sia esso di natura
subordinata ovvero autonoma, distinzione che, come noto, per le categorie di lavoratori
dello spettacolo di cui si tratta non comporta alcuna differenza ai fini del relativo
obbligo di assicurazione obbligatoria. Ne
consegue, evidentemente, che il compenso relativo alla cessione dello sfruttamento
economico di unopera realizzata dallartista su commissione e fissata su idoneo
supporto materiale, costituendo il corrispettivo della cessione del diritto esclusivo di
utilizzo economico dellopera, definito nellambito di un contratto avente ad
oggetto la vendita di un prodotto, è assoggettabile a contribuzione previdenziale
indipendentemente dal fatto che sia scorporato dalla retribuzione.
Passando allesame del profilo soggettivo della norma, vale
a dire lambito dei lavoratori interessati dallo specifico regime previdenziale dei
compensi per la cessione dello sfruttamento economico del diritto dautore, giova
preliminarmente rilevare come il legislatore abbia al riguardo operato un generico
richiamo a tutte le tipologie di lavoratori, di cui allart.3, comma 1, numeri da 1 a
14, del D.Lgs. C.P.S. n.708/1947, convenzionalmente rientranti nel novero delle cosiddette
categorie artistiche.
Entro tale ambito, lindividuazione delle figure
professionali titolari del diritto esclusivo di cedere lutilizzazione economica dellopera,
è agevolata dalle relative previsioni della più volte citata legge sul diritto dautore,
che, in relazione alle varie forme di espressione artistica, identifica espressamente
ovvero per relationem i soggetti considerati
autori dellopera. Pertanto,
sempre facendo riferimento alle categorie da 1 a 14 dellart.3, del D.Lgs. C.P.S. 708
del 1947, si può ritenere che lesercizio dei diritti di utilizzazione economica
delle opere dellingegno di carattere creativo (primo fra tutti il diritto di
cessione dello sfruttamento economico dellopera) faccia capo alle categorie degli
sceneggiatori teatrali (ex art.10, l.d.a.) e
cinematografici (ex art. 44, l.d.a.), degli
architetti (ex art.2, comma 1, n.5, l.d.a.),
degli scenografi (ex art.2, comma 1, n.4,
l.d.a.) e dei coreografi (ex art.37, comma 1,
l.d.a.).
Aderendo agli orientamenti della dottrina più autorevole, in
base alla quale, nel settore cinematografico, la figura del direttore artistico, di cui
allart. 44 della l.d.a., coincide con quella del regista principale, si ritiene che
anche alla predetta categoria di artisti faccia capo la facoltà di cedere lo sfruttamento
economico del diritto di autore dietro compenso. Lo
stesso dicasi per il regista teatrale, in quanto autore dellopera collettiva: chi organizza e dirige la creazione dellopera
(cfr. art.7, l.d.a.).
Alla luce della previsione dellart.4, della Legge
n.633/1941 e in linea con lindirizzo interpretativo espresso al riguardo dallAmministrazione
Finanziaria,
possono, infine, considerarsi titolari del diritto dautore anche i dialoghisti e gli
adattatori cinetelevisivi, anche nei casi in cui effettuano traduzioni e interpretazioni
di opere dalla lingua originale.
Proprio in relazione alle predette categorie, vale la pena
sottolineare che, anche in presenza di compensi pattuiti nei contratti individuali e
riconducibili alla cessione dello sfruttamento economico del diritto dautore, lassetto
e la misura del compenso connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa sono
regolati dai relativi contratti collettivi di lavoro vigenti tempo per tempo e che
costituiscono il punto di riferimento per la determinazione dei minimi retributivi ai fini
previdenziali. Quanto sopra costituisce, daltronde,
un principio di carattere generale, valido, quindi, nei confronti di ogni figura
professionale assicurata allEnte.
3. Il diritto di
immagine
Il diritto allimmagine è un diritto assoluto della
persona affinché la propria immagine non venga esposta o pubblicata, pur senza
pregiudizio al decoro o alla reputazione. Lart.10
del codice civile prevede, come mezzi di tutela, lazione inibitoria, con la quale il
comportamento lesivo può essere sospeso, fatto salvo il risarcimento delleventuale
danno subito.
Detto diritto, assolutamente disponibile, trova, inoltre, una
disciplina più specifica e conseguente nellambito della legge sul diritto di
autore, che, allarticolo 96, stabilisce, come principio generale, la necessità dellespresso
consenso dellinteressato alla diffusione o esposizione della propria immagine, e, al
successivo articolo 97, prevede le opportune deroghe al suddetto principio, con
particolare riguardo ai casi in cui la diffusione dellimmagine è giustificata dalla
notorietà della persona ritratta o dallufficio ricoperto, da necessità di
giustizia o di polizia, scopi scientifici, ecc.
Giova sottolineare come il consenso della persona cui limmagine
si riferisce è di norma manifestato espressamente (generalmente in un contratto scritto)
e deve essere considerato specifico, nel senso che limmagine non può essere
utilizzata in contesti o per fini diversi da quelli ai quali attiene il consenso.
Con lart.43 della citata legge 289/2002, il carattere
patrimoniale del diritto di immagine, anche definito diritto di ritratto (il legislatore
utilizza i due termini come sinonimi), e la conseguente possibilità di cessione della sua
utilizzazione economica, già ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, viene
riconosciuto a livello normativo.
Sotto il profilo soggettivo, ancorché lutilizzazione
economica dellimmagine rientri, in termini generali, nella disponibilità di tutte
le figure professionali di cui alle categorie dei numeri da 1 a 14 dellart.3, del
D.Lgs. C.P.S. n.708/1947, sul piano concreto, la cessione dello sfruttamento di tale
diritto, dietro compenso, non può che trovare ragione dessere nellespressione
di un effettivo e riconosciuto valore, sul mercato, della persona in relazione alla sua
notorietà. Si osserva, inoltre, come, nellambito
dellassetto contrattuale che regola il rapporto di lavoro, la cessione dello
sfruttamento economico del diritto di immagine non possa che riguardare attività
ulteriori rispetto a quelle direttamente connesse allo svolgimento della prestazione
lavorativa.
Si ritiene, pertanto, che lanalisi dello specifico assetto
dei compensi riconducibili alla medesima attività lavorativa, finalizzata a discriminare
gli schemi contrattuali fondati su istanze legittime da quelli che potrebbero prefigurare
ipotesi di elusione degli obblighi contributivi, vada effettuata sulla base dei suddetti
principi di carattere generale.
4. Il diritto di
replica
In assenza di un esplicito riferimento normativo, risulta
verosimile comprendere il diritto di replica - diritto che concerne, in definitiva, le
possibili modalità di divulgazione dellopera dellingegno - nellalveo
dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, di cui allart.80 della legge
n.633/1941, a loro volta rientranti nellambito dei diritti connessi allesercizio
del diritto di autore.
Si tratta del diritto riconosciuto in capo agli attori,
cantanti, musicisti, ballerini, nonché a tutte le altre persone che rappresentano,
cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dellingegno, siano
esse tutelate o di dominio pubblico, e di autorizzarne la fissazione, la riproduzione
della fissazione, la comunicazione dal vivo, la diffusione via etere, la comunicazione via
satellite, il noleggio e prestito.
Rientrano nellambito degli artisti interpreti ed
esecutori, così come enucleati nella legge sul diritto di autore, le seguenti categorie
professionali fra quelle da 1 a14 di cui allart.3 del D.Lgs. n.708/1947: artisti
lirici; attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica
leggera, presentatori; attori cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
direttori dorchestra e sostituti; concertisti e professori dorchestra,
orchestrali e bandisti; tersicorei, coristi, ballerini, indossatori.
Nella prassi, si ricorda che la formula della remunerazione
della cessione dello sfruttamento economico del diritto di replica trova paradigmatica
espressione nellart.14 del CCNL per attori, tecnici, ballerini, professori di
orchestra e coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali
teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta, e regolamento di palcoscenico,
in base al quale lo scritturato è tenuto a prestare, su richiesta dellimpresa, la
propria opera per le riprese televisive dello spettacolo.
Nel caso in cui lo spettacolo sia ceduto dallimpresa alla RAI
Radiotelevisione Italiana il relativo protocollo RAI-AGIS prevede che fino a tre passaggi
televisivi, lo scritturato ha diritto a percepire un compenso forfetario pari a nove volte
il compenso giornaliero lordo per le riprese televisive dello spettacolo (ridotto a sei
volte ove si tratti di atti unici).
Tale compenso costituisce, secondo il CCNL, il corrispettivo
correlato allautorizzazione per la diffusione in sede radiotelevisiva e deve essere
corrisposto in aggiunta a quello contrattuale giornaliero se nel periodo delle riprese
televisive la compagnia prosegua la normale attività; in caso contrario, limpresa
corrisponde allo scritturato solo il compenso forfetario.
Una norma analoga è prevista con riferimento alle riprese
radiofoniche (art.15, medesimo CCNL).
In linea generale, qualora la cessione dello sfruttamento
economico di tali diritti sia oggetto, ai sensi dellart.84, comma 1, della l.d.a.,
di negoziazione fra lartista ed il datore di lavoro, il relativo compenso pattuito
è assoggettato alla differenziata modulazione contributiva di cui al più volte citato
art.43.
Tale compenso non deve essere confuso con lequo compenso
di cui alla legge sul diritto dautore (articoli 73 e 73-bis). Questultimo,
infatti, non costituisce una somma forfetaria dovuta allartista per la cessione del
diritto di diffusione e distribuzione dellopera, ma un compenso ad esso dovuto
ogniqualvolta lopera riprodotta venga utilizzata.
In sostanza, una cosa è il compenso percepito per autorizzare la fissazione o la
diffusione, altra cosa è il compenso corrisposto, dallorganismo di emissione, ogni
volta che la propria prestazione viene trasmessa alla televisione o alla radio.
Sotto il profilo soggettivo, la cessione dello sfruttamento del
diritto di replica dietro compenso riguarda evidentemente quei lavoratori che forniscono
un contributo significativo per la realizzazione dello spettacolo, con particolare
riguardo alle categorie professionali che gli stessi contratti collettivi di lavoro
assumono a riferimento ai fini del riconoscimento del valore economico della cessione
dello sfruttamento del predetto diritto, valore peraltro predeterminato in funzione della
misura della remunerazione giornaliera percepita per lo svolgimento della prestazione
lavorativa.
5. Il calcolo dei compensi esclusi dalla base
contributiva e pensionabile
Lart.43 della legge finanziaria per il 2003 ha stabilito
che i compensi per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti di autore, di
immagine e di replica rimangano esclusi dalla base contributiva e pensionabile fino al
limite del 40 per cento dellimporto complessivo dei compensi percepiti dal
lavoratore per la medesima attività lavorativa, da intendersi comprensivo della
remunerazione per la prestazione lavorativa effettuata e del corrispettivo connesso alla
cessione dello sfruttamento economico dei predetti diritti.
In altri termini, ai fini del calcolo del suddetto limite, si pone al numeratore limporto
dei compensi percepiti per la cessione dello sfruttamento economico dei citati diritti e
al denominatore limporto complessivo dei compensi riconducibili alla medesima
attività lavorativa (comprensivo, per intendersi, anche di quelli posti al numeratore) e
si calcola il relativo coefficiente: se il risultato del rapporto è pari o inferiore al
40%, lintero importo dei compensi per la cessione dello sfruttamento economico dei
suddetti diritti non entra a far parte della base contributiva e pensionabile, se è
invece superiore, lesclusione dalla base imponibile si applica fino al limite del
40% dei predetti compensi, restando la parte eccedente assoggettata al regime ordinario di
imposizione contributiva.
E appena il caso di rilevare come lapplicabilità
del predetto regime contributivo differenziato presupponga, nellambito dei relativi
atti contrattuali, la formalizzazione della volontà delle parti di prevedere un compenso
connaturato alla cessione dei diritti in oggetto, in assenza della quale ogni forma di
compenso non può che essere ricondotta allo svolgimento della prestazione lavorativa e,
pertanto, assoggettata al regime contributivo ordinario.
In ordine alle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi
per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti di cui si tratta, fatta eccezione
per le fattispecie regolate in sede di contrattazione collettiva di lavoro (v. diritto di
replica), si registra una forte eterogeneità di schemi contrattuali, al pari di quanto daltronde
si verifica con riguardo alle modalità di remunerazione della prestazione artistica,
soprattutto ove si tratti di artisti celebri e popolari, la cui performance è in grado di accrescere la misura
della potenzialità economica dello spettacolo.
Con riguardo allo svolgimento della prestazione lavorativa, lammontare
del relativo compenso viene usualmente fissato in relazione alla durata dellimpegno
lavorativo (effettiva, prevista o prestabilita nei contratti collettivi in relazione a
specifici parametri) e/o in relazione allapporto richiesto per lo svolgimento dello
specifico spettacolo. Con riferimento
alla cessione dello sfruttamento economico dei diritti di autore, di immagine e di
replica, si osserva come il relativo compenso venga solitamente erogato in uno o più
momenti predeterminati, ex ante alla stipula del
contratto ovvero nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa o, ancora, in
una data successiva al termine della stessa e, talora, in forma periodica, nellarco
di tempo in genere connesso alla durata della clausola di esclusività che sovente
accompagna la cessione dei predetti diritti.
Preme comunque rilevare come la modalità di erogazione del
compenso, sia quello direttamente connesso alla prestazione lavorativa, sia quello ad essa
riconducibile tramite la cessione dello sfruttamento economico dei diritti in discorso,
non assuma alcun rilievo ai fini dellassoggettamento a contribuzione sociale:
pertanto, i compensi strettamente inerenti la prestazione lavorativa rientrano interamente
nel calcolo dellimponibile contributivo e pensionabile, sulla base delle regole
vigenti tempo per tempo, a prescindere dalle modalità di erogazione pattuite nei
contratti individuali di lavoro; analogamente
dicasi per i compensi connessi alla cessione dello sfruttamento dei diritti di autore, di
immagine e di replica, con la sola differenza che, come prescritto dalla norma in
argomento, essi sono esclusi dalla base imponibile fino ad un importo pari al 40% del
complesso dei compensi relativi allattività lavorativa cui si riferiscono.
6. Il contenzioso in essere alla data di entrata
in vigore della norma
Il legislatore dellart.43, comma 3, della Legge
Finanziaria 2003, nella prospettiva di contribuire ulteriormente a rafforzare gli
obiettivi perseguiti attraverso lemanazione della predetta norma, stabilisce,
infine, che la disposizione si applichi anche alle posizioni assicurative per le quali,
alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2003), risultava instaurato e non
definito un contenzioso, sia in sede giudiziaria, sia in sede amministrativa, in ordine
allassoggettamento a contribuzione previdenziale dei compensi per la cessione dello
sfruttamento economico dei diritti dautore, dimmagine e di replica ed alla
relativa quantificazione, su cui, nel rispetto del prescritto iter amministrativo, potrà
eventualmente esprimersi lOrgano di Amministrazione dellEnte.
Infatti, considerato che, sulla base della normativa vigente, il
perfezionamento del ricorso in sede amministrativa costituisce il presupposto per
instaurare il procedimento sul piano giudiziale, si ritiene che, nel novero delle forme di
contenzioso richiamate dalla norma, debba necessariamente intendersi anche il contenzioso
di natura amministrativa, che risulti evidentemente in essere all1.1.2003.
E appena il caso di sottolineare come, alle situazioni di
contenzioso ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la norma si
applichi a prescindere dal fatto che sia stata o meno invocata dalla parte interessata,
essendo pacifico che il giudice debba tenere conto dufficio dello ius superveniens nel corso del processo.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo
Antichi) |