Compensi percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica

 

Circolare N° 1 del 15-01-2004

Oggetto : Compensi percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica. Trattamento contributivo.

 

 

Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo

 

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LORO SEDI

 

 

 

Circolare n. 1 del 15.01.2004

Protocollo n. 1 / CS

 

 

e, p.c.

 

 

 

 

 

 

 

Al Sig. Presidente

Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale

LORO SEDI

 

 

 

Oggetto:

Compensi percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica.  Trattamento contributivo.

 

 

Sommario:

L’articolo 43, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica, sono esclusi dalla base contributiva e pensionabile nei limiti del 40 per cento dell’importo complessivo dei compensi percepito anche a fronte di altre eventuali prestazioni riconducibili alla medesima attività lavorativa.

 

 

 

1.  Premessa

 

L’art.43, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge Finanziaria per l’anno 2003) prevede che “Al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto di autore, d’immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell’importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività.  Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile.  La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge”.

 

Nell’ambito dell’eterogeneità dei modelli contrattuali che regolano, sulla base di contratti di natura collettiva e/o di pattuizioni individuali, le forme di remunerazione dei lavoratori del settore dello spettacolo, il legislatore, attraverso la suddetta norma, ha inteso prevedere un regime previdenziale differenziato per i compensi da questi percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico dei diritti d’autore, d’immagine e di replica.

 

Le evidenze scaturite dalla fase di prima applicazione della norma sopra richiamata hanno indotto l’Ente, anche allo scopo di rafforzare l’obiettivo che il legislatore ha esplicitamente posto nell’ambito del testo legislativo, ridurre il contenzioso contributivo, ad emanare la presente circolare, al fine di favorire l’uniformità di interpretazione della norma medesima.

 

A tal fine, la presente circolare ha l’obiettivo di fornire chiarimenti volti a definire:

a)     a)     l’ambito oggettivo di applicazione del diritto di autore, di immagine e di replica e la loro valenza sotto il profilo patrimoniale;

b)     b)     le categorie di lavoratori che, sulla base delle vigenti previsioni legislative, risultano titolari dei predetti diritti e, quindi, della prerogativa di cederne lo sfruttamento economico;

c)      c)      le modalità di calcolo dei compensi esclusi dalla base contributiva e pensionabile;

d)     d)     la regolamentazione del contenzioso relativo all’assoggettamento a contribuzione previdenziale dei compensi percepiti a fronte della cessione dell’utilizzazione economica dei suddetti diritti in essere alla data di entrata in vigore della legge.

 

In ordine agli aspetti di seguito trattati, eventuali diverse indicazioni fornite in passato dall’Ente sono da intendersi superate dalle modifiche del quadro legislativo recate dall’entrata in vigore del citato articolo 43 e dalle disposizioni interpretative adottate con la presente circolare.

 

 

2.  Il diritto di autore

 

La disciplina legislativa del diritto di autore trova le sue fonti in alcune disposizioni del codice civile (articoli 2575-2583) e nella legge speciale 22 aprile 1941, n.633 (di seguito, anche l.d.a.), nel corso del tempo più volte oggetto di modifiche e integrazioni, talora di carattere particolarmente innovativo.

 

Ai sensi delle predette norme, il diritto di autore ha per oggetto “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.” (art.1, l.d.a.)

 

In linea generale, l’opera è considerata frutto dell’ingegno quando possiede:

a)     a)     il requisito della creatività, che non si identifica con l’originalità in assoluto e neppure con la novità (elemento, quest’ultimo, proprio dell’invenzione industriale protetta), ma con l’individualità della prestazione e con la personalità, cioè con la capacità di esprimere in modo personale un sentimento, un’idea, un fatto, un qualsiasi aspetto della vita;

b)     b)     il requisito della concretezza d’espressione, nel senso di costituire un prodotto concreto, che possa vivere di vita autonoma e sia idoneo ad essere reso pubblico e riprodotto.

 

Anche le elaborazioni creative di preesistenti opere dell’ingegno – quali le traduzioni in altra lingua,[1][1] le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti e le riduzioni,[2][2] i compendi,[3][3] le variazioni non costituenti opera originale (art.4, l.d.a.) – sono considerate opere dell’ingegno e, quindi, suscettibili di autonoma protezione e di utilizzazione economica.

 

Titolare del diritto di autore è l’autore stesso, che lo acquista, a titolo originario, con la creazione dell’opera (art.2576, c.c. e art.6, l.d.a.), determinandosi una comunione originaria laddove più soggetti partecipino all’attività creativa.

 

Nell’ambito delle forme di tutela che la legge attribuisce al titolare del diritto di autore, è necessario distinguere il profilo morale da quello patrimoniale.

 

Il primo consiste nei diritti, inalienabili ed irrinunciabili, di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera che possa recare pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore.

 

Il secondo si estrinseca, invece, in una serie di facoltà che consentono l’utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno (art.2577, comma 1, c.c. e art.12, l.d.a.), in ogni forma e modo, originale e derivato, nei limiti determinati dalla legge, e, in particolare, nell’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli da 12 a 18-bis della legge stessa, consistenti nel diritto di pubblicazione (art.12), nel diritto di riprodurre l’opera in più esemplari (art.13), di trascrizione dell’opera orale (art.14), di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art.15), di diffusione a distanza (art.16), di porre in circolazione e di importare l’opera o gli esemplari di essa (art.17), di elaborazione, traduzione e pubblicazione delle opere in raccolta (art.18), di noleggio e di prestito (art.18-bis).

 

Analizzando il profilo oggettivo del comma 3 dell’art.43 della legge in discorso, si osserva preliminarmente come, sulla base delle previsioni legislative che regolano la tutela patrimoniale del diritto di autore, due distinte tipologie di compenso possano essere associate all’utilizzo dell’opera dell’ingegno:

a)     a)     il cosiddetto “equo compenso”;

b)     b)     il compenso per la cessione del diritto di utilizzazione economica dell’opera.

 

L’equo compenso costituisce una forma di compenso da riconoscersi, sovente per il tramite della SIAE o dell’IMAIE, agli autori ed agli artisti interpreti ed esecutori (artt.80 e 82, l.d.a.) qualora le loro opere siano oggetto di utilizzazione secondaria, intendendosi l’utilizzazione di un’opera fissata su un supporto materiale che, proprio in quanto riprodotta, è suscettibile di una serie infinita di fruizioni da parte di un numero non definito di utenti, in quanto utilizzata “a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi” (articoli 73 e 73-bis, l.d.a.).  In particolare, nel campo delle opere cinematografiche, l’equo compenso è previsto, oltre che per gli autori della parte musicale, del soggetto e della sceneggiatura, anche a favore del direttore artistico e, nelle opere tradotte da una lingua straniera, agli autori delle traduzioni e degli adattamenti in lingua italiana (art.46-bis, l.d.a.).

 

L’obbligo di versare il compenso per l’utilizzazione secondaria grava su soggetti diversi dal committente della prestazione lavorativa che ha prodotto l’opera, generalmente coincidenti con gli organismi di emissione che curano la predetta utilizzazione;  ciò esclude l’assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme erogate a tale titolo e induce, pertanto, a ritenere che l’equo compenso non rientri nell’ambito della regolamentazione recata dalla norma in argomento.

 

Ciò che la legge n.289 del 2002 assume a riferimento, quando tratta della “cessione dello sfruttamento economico del diritto di autore” è, invece, la forma di compenso, stabilita nell’ambito di un rapporto contrattuale fra il committente/produttore/datore di lavoro e l’artista, derivante dalla cessione dell’utilizzazione dei diritti enucleati nei sopra citati articoli della legge n.633 del 1941.

 

E’ il caso di sottolineare come l’imponibilità di tali compensi, ancorché nella modulazione contributiva fissata dalla norma in argomento, presupponga l’esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro, sia esso di natura subordinata ovvero autonoma, distinzione che, come noto, per le categorie di lavoratori dello spettacolo di cui si tratta non comporta alcuna differenza ai fini del relativo obbligo di assicurazione obbligatoria.  Ne consegue, evidentemente, che il compenso relativo alla cessione dello sfruttamento economico di un’opera realizzata dall’artista su commissione e fissata su idoneo supporto materiale, costituendo il corrispettivo della cessione del diritto esclusivo di utilizzo economico dell’opera, definito nell’ambito di un contratto avente ad oggetto la vendita di un prodotto, è assoggettabile a contribuzione previdenziale indipendentemente dal fatto che sia scorporato dalla retribuzione.

 

Passando all’esame del profilo soggettivo della norma, vale a dire l’ambito dei lavoratori interessati dallo specifico regime previdenziale dei compensi per la cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, giova preliminarmente rilevare come il legislatore abbia al riguardo operato un generico richiamo a tutte le tipologie di lavoratori, di cui all’art.3, comma 1, numeri da 1 a 14, del D.Lgs. C.P.S. n.708/1947, convenzionalmente rientranti nel novero delle cosiddette categorie artistiche.

 

Entro tale ambito, l’individuazione delle figure professionali titolari del diritto esclusivo di cedere l’utilizzazione economica dell’opera, è agevolata dalle relative previsioni della più volte citata legge sul diritto d’autore, che, in relazione alle varie forme di espressione artistica, identifica espressamente ovvero per relationem i soggetti considerati autori dell’opera.   Pertanto, sempre facendo riferimento alle categorie da 1 a 14 dell’art.3, del D.Lgs. C.P.S. 708 del 1947, si può ritenere che l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno di carattere creativo (primo fra tutti il diritto di cessione dello sfruttamento economico dell’opera) faccia capo alle categorie degli sceneggiatori teatrali (ex art.10, l.d.a.) e cinematografici (ex art. 44, l.d.a.), degli architetti (ex art.2, comma 1, n.5, l.d.a.), degli scenografi (ex art.2, comma 1, n.4, l.d.a.) e dei coreografi (ex art.37, comma 1, l.d.a.).

 

Aderendo agli orientamenti della dottrina più autorevole, in base alla quale, nel settore cinematografico, la figura del direttore artistico, di cui all’art. 44 della l.d.a., coincide con quella del regista principale,[4][4] si ritiene che anche alla predetta categoria di artisti faccia capo la facoltà di cedere lo sfruttamento economico del diritto di autore dietro compenso.  Lo stesso dicasi per il regista teatrale, in quanto autore dell’opera collettiva: “chi organizza e dirige la creazione dell’opera” (cfr. art.7, l.d.a.).

 

Alla luce della previsione dell’art.4, della Legge n.633/1941 e in linea con l’indirizzo interpretativo espresso al riguardo dall’Amministrazione Finanziaria,[5][5] possono, infine, considerarsi titolari del diritto d’autore anche i dialoghisti e gli adattatori cinetelevisivi, anche nei casi in cui effettuano traduzioni e interpretazioni di opere dalla lingua originale.

 

Proprio in relazione alle predette categorie, vale la pena sottolineare che, anche in presenza di compensi pattuiti nei contratti individuali e riconducibili alla cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, l’assetto e la misura del compenso connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa sono regolati dai relativi contratti collettivi di lavoro vigenti tempo per tempo e che costituiscono il punto di riferimento per la determinazione dei minimi retributivi ai fini previdenziali.  Quanto sopra costituisce, d’altronde, un principio di carattere generale, valido, quindi, nei confronti di ogni figura professionale assicurata all’Ente.

 

 

3.  Il diritto di immagine

 

Il diritto all’immagine è un diritto assoluto della persona affinché la propria immagine non venga esposta o pubblicata, pur senza pregiudizio al decoro o alla reputazione.  L’art.10 del codice civile prevede, come mezzi di tutela, l’azione inibitoria, con la quale il comportamento lesivo può essere sospeso, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno subito.

 

Detto diritto, assolutamente disponibile, trova, inoltre, una disciplina più specifica e conseguente nell’ambito della legge sul diritto di autore, che, all’articolo 96, stabilisce, come principio generale, la necessità dell’espresso consenso dell’interessato alla diffusione o esposizione della propria immagine, e, al successivo articolo 97, prevede le opportune deroghe al suddetto principio, con particolare riguardo ai casi in cui la diffusione dell’immagine è giustificata dalla notorietà della persona ritratta o dall’ufficio ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, scopi scientifici, ecc.

 

Giova sottolineare come il consenso della persona cui l’immagine si riferisce è di norma manifestato espressamente (generalmente in un contratto scritto) e deve essere considerato specifico, nel senso che l’immagine non può essere utilizzata in contesti o per fini diversi da quelli ai quali attiene il consenso. [6][6]

 

Con l’art.43 della citata legge 289/2002, il carattere patrimoniale del diritto di immagine, anche definito diritto di ritratto (il legislatore utilizza i due termini come sinonimi), e la conseguente possibilità di cessione della sua utilizzazione economica, già ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, viene riconosciuto a livello normativo.

 

Sotto il profilo soggettivo, ancorché l’utilizzazione economica dell’immagine rientri, in termini generali, nella disponibilità di tutte le figure professionali di cui alle categorie dei numeri da 1 a 14 dell’art.3, del D.Lgs. C.P.S. n.708/1947, sul piano concreto, la cessione dello sfruttamento di tale diritto, dietro compenso, non può che trovare ragione d’essere nell’espressione di un effettivo e riconosciuto valore, sul mercato, della persona in relazione alla sua notorietà.  Si osserva, inoltre, come, nell’ambito dell’assetto contrattuale che regola il rapporto di lavoro, la cessione dello sfruttamento economico del diritto di immagine non possa che riguardare attività ulteriori rispetto a quelle direttamente connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

Si ritiene, pertanto, che l’analisi dello specifico assetto dei compensi riconducibili alla medesima attività lavorativa, finalizzata a discriminare gli schemi contrattuali fondati su istanze legittime da quelli che potrebbero prefigurare ipotesi di elusione degli obblighi contributivi, vada effettuata sulla base dei suddetti principi di carattere generale.

 

 

4.  Il diritto di replica

 

In assenza di un esplicito riferimento normativo, risulta verosimile comprendere il diritto di replica - diritto che concerne, in definitiva, le possibili modalità di divulgazione dell’opera dell’ingegno - nell’alveo dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, di cui all’art.80 della legge n.633/1941, a loro volta rientranti nell’ambito dei diritti connessi all’esercizio del diritto di autore.

 

Si tratta del diritto riconosciuto in capo agli attori, cantanti, musicisti, ballerini, nonché a tutte le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico, e di autorizzarne la fissazione, la riproduzione della fissazione, la comunicazione dal vivo, la diffusione via etere, la comunicazione via satellite, il noleggio e prestito.

 

Rientrano nell’ambito degli artisti interpreti ed esecutori, così come enucleati nella legge sul diritto di autore, le seguenti categorie professionali fra quelle da 1 a14 di cui all’art.3 del D.Lgs. n.708/1947: artisti lirici; attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori; attori cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; direttori d’orchestra e sostituti; concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti; tersicorei, coristi, ballerini, indossatori.

 

Nella prassi, si ricorda che la formula della remunerazione della cessione dello sfruttamento economico del diritto di replica trova paradigmatica espressione nell’art.14 del CCNL per attori, tecnici, ballerini, professori di orchestra e coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta, e regolamento di palcoscenico, in base al quale lo scritturato è tenuto a prestare, su richiesta dell’impresa, la propria opera per le riprese televisive dello spettacolo.  Nel caso in cui lo spettacolo sia ceduto dall’impresa alla RAI Radiotelevisione Italiana il relativo protocollo RAI-AGIS prevede che fino a tre passaggi televisivi, lo scritturato ha diritto a percepire un compenso forfetario pari a nove volte il compenso giornaliero lordo per le riprese televisive dello spettacolo (ridotto a sei volte ove si tratti di atti unici).

 

Tale compenso costituisce, secondo il CCNL, il corrispettivo correlato all’autorizzazione per la diffusione in sede radiotelevisiva e deve essere corrisposto in aggiunta a quello contrattuale giornaliero se nel periodo delle riprese televisive la compagnia prosegua la normale attività; in caso contrario, l’impresa corrisponde allo scritturato solo il compenso forfetario.

 

Una norma analoga è prevista con riferimento alle riprese radiofoniche (art.15, medesimo CCNL).

 

In linea generale, qualora la cessione dello sfruttamento economico di tali diritti sia oggetto, ai sensi dell’art.84, comma 1, della l.d.a., di negoziazione fra l’artista ed il datore di lavoro, il relativo compenso pattuito è assoggettato alla differenziata modulazione contributiva di cui al più volte citato art.43.

 

Tale compenso non deve essere confuso con l’equo compenso di cui alla legge sul diritto d’autore (articoli 73 e 73-bis).  Quest’ultimo, infatti, non costituisce una somma forfetaria dovuta all’artista per la cessione del diritto di diffusione e distribuzione dell’opera, ma un compenso ad esso dovuto ogniqualvolta l’opera riprodotta venga utilizzata.  In sostanza, una cosa è il compenso percepito per autorizzare la fissazione o la diffusione, altra cosa è il compenso corrisposto, dall’organismo di emissione, ogni volta che la propria prestazione viene trasmessa alla televisione o alla radio.

 

Sotto il profilo soggettivo, la cessione dello sfruttamento del diritto di replica dietro compenso riguarda evidentemente quei lavoratori che forniscono un contributo significativo per la realizzazione dello spettacolo, con particolare riguardo alle categorie professionali che gli stessi contratti collettivi di lavoro assumono a riferimento ai fini del riconoscimento del valore economico della “cessione” dello sfruttamento del predetto diritto, valore peraltro predeterminato in funzione della misura della remunerazione giornaliera percepita per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

 

5.  Il calcolo dei compensi esclusi dalla base contributiva e pensionabile

 

L’art.43 della legge finanziaria per il 2003 ha stabilito che i compensi per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti di autore, di immagine e di replica rimangano esclusi dalla base contributiva e pensionabile fino al limite del 40 per cento dell’importo complessivo dei compensi percepiti dal lavoratore per la medesima attività lavorativa, da intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione lavorativa effettuata e del corrispettivo connesso alla cessione dello sfruttamento economico dei predetti diritti.  In altri termini, ai fini del calcolo del suddetto limite, si pone al numeratore l’importo dei compensi percepiti per la cessione dello sfruttamento economico dei citati diritti e al denominatore l’importo complessivo dei compensi riconducibili alla medesima attività lavorativa (comprensivo, per intendersi, anche di quelli posti al numeratore) e si calcola il relativo coefficiente: se il risultato del rapporto è pari o inferiore al 40%, l’intero importo dei compensi per la cessione dello sfruttamento economico dei suddetti diritti non entra a far parte della base contributiva e pensionabile, se è invece superiore, l’esclusione dalla base imponibile si applica fino al limite del 40% dei predetti compensi, restando la parte eccedente assoggettata al regime ordinario di imposizione contributiva. [7][7]

 

E’ appena il caso di rilevare come l’applicabilità del predetto regime contributivo differenziato presupponga, nell’ambito dei relativi atti contrattuali, la formalizzazione della volontà delle parti di prevedere un compenso connaturato alla cessione dei diritti in oggetto, in assenza della quale ogni forma di compenso non può che essere ricondotta allo svolgimento della prestazione lavorativa e, pertanto, assoggettata al regime contributivo ordinario.

 

In ordine alle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti di cui si tratta, fatta eccezione per le fattispecie regolate in sede di contrattazione collettiva di lavoro (v. diritto di replica), si registra una forte eterogeneità di schemi contrattuali, al pari di quanto d’altronde si verifica con riguardo alle modalità di remunerazione della prestazione artistica, soprattutto ove si tratti di artisti celebri e popolari, la cui performance è in grado di accrescere la misura della potenzialità economica dello spettacolo.

 

Con riguardo allo svolgimento della prestazione lavorativa, l’ammontare del relativo compenso viene usualmente fissato in relazione alla durata dell’impegno lavorativo (effettiva, prevista o prestabilita nei contratti collettivi in relazione a specifici parametri) e/o in relazione all’apporto richiesto per lo svolgimento dello specifico spettacolo.   Con riferimento alla cessione dello sfruttamento economico dei diritti di autore, di immagine e di replica, si osserva come il relativo compenso venga solitamente erogato in uno o più momenti predeterminati, ex ante alla stipula del contratto ovvero nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa o, ancora, in una data successiva al termine della stessa e, talora, in forma periodica, nell’arco di tempo in genere connesso alla durata della clausola di esclusività che sovente accompagna la cessione dei predetti diritti.

 

Preme comunque rilevare come la modalità di erogazione del compenso, sia quello direttamente connesso alla prestazione lavorativa, sia quello ad essa riconducibile tramite la cessione dello sfruttamento economico dei diritti in discorso, non assuma alcun rilievo ai fini dell’assoggettamento a contribuzione sociale: pertanto, i compensi strettamente inerenti la prestazione lavorativa rientrano interamente nel calcolo dell’imponibile contributivo e pensionabile, sulla base delle regole vigenti tempo per tempo, a prescindere dalle modalità di erogazione pattuite nei contratti individuali di lavoro;  analogamente dicasi per i compensi connessi alla cessione dello sfruttamento dei diritti di autore, di immagine e di replica, con la sola differenza che, come prescritto dalla norma in argomento, essi sono esclusi dalla base imponibile fino ad un importo pari al 40% del complesso dei compensi relativi all’attività lavorativa cui si riferiscono.

 

 

6.  Il contenzioso in essere alla data di entrata in vigore della norma

 

Il legislatore dell’art.43, comma 3, della Legge Finanziaria 2003, nella prospettiva di contribuire ulteriormente a rafforzare gli obiettivi perseguiti attraverso l’emanazione della predetta norma, stabilisce, infine, che la disposizione si applichi anche alle posizioni assicurative per le quali, alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2003), risultava instaurato e non definito un contenzioso, sia in sede giudiziaria, sia in sede amministrativa, in ordine all’assoggettamento a contribuzione previdenziale dei compensi per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti d’autore, d’immagine e di replica ed alla relativa quantificazione, su cui, nel rispetto del prescritto iter amministrativo, potrà eventualmente esprimersi l’Organo di Amministrazione dell’Ente.

 

Infatti, considerato che, sulla base della normativa vigente, il perfezionamento del ricorso in sede amministrativa costituisce il presupposto per instaurare il procedimento sul piano giudiziale, si ritiene che, nel novero delle forme di contenzioso richiamate dalla norma, debba necessariamente intendersi anche il contenzioso di natura amministrativa, che risulti evidentemente in essere all’1.1.2003.

 

E’ appena il caso di sottolineare come, alle situazioni di contenzioso ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge, la norma si applichi a prescindere dal fatto che sia stata o meno invocata dalla parte interessata, essendo pacifico che il giudice debba tenere conto d’ufficio dello ius superveniens nel corso del processo.

 

 

 

 

                                                           IL DIRETTORE GENERALE

                                                                  (Massimo Antichi)



[1][1]  L’attività di traduzione è tutelata nei limiti in cui, nell’ambito delle modalità di svolgimento del lavoro, sia attribuita al traduttore la facoltà di scelta delle parole o frasi idonee a riproporre il senso e le caratteristiche espressive dell’opera originaria.

[2][2]  Rientrano nel novero degli adattamenti e riduzioni quelle elaborazioni volte a rendere l’opera idonea ad essere rappresentata o riprodotta con un mezzo di espressione diverso da quello per il quale è stata originariamente creata, pur nell’ambito dello stesso genere di opera artistica.

[3][3]  Il compendio è un lavoro di elaborazione che consiste nello scegliere le notizie ed i concetti rilevanti e nel fissarli, con concisione di stile, in forma di riassunto, nel rispetto dell’unità organica dell’opera originaria.

[4][4]  “Il riconoscimento del carattere creativo alla funzione della direzione artistica del film (regia) si deve al fatto che nell’attività di regista cinematografico è dato scorgere il fattore individualizzante dell’opera cinematografica” (V. De Sanctis, alla voce “diritto d’autore” in Enciclopedia del diritto, pagg.378 e seguenti).

[5][5]  Risoluzione del Ministero delle Finanze n.126 del 14 dicembre 1993.

[6][6]  Cassazione civile, sez.I, 2 maggio 1991, n.4785.

[7][7]  Esempio n.1:

A = compenso per prestazione lavorativa = 9.000 euro;

B = compenso per la cessione dello sfruttamento economico di diritti = 6.000 euro;

C = totale compensi riconducibili alla medesima attività lavorativa = 15.000 euro;

B / C = 40%;

pertanto, ai sensi dell’art.43, comma 3, L.289/2002, l’importo previsto per la cessione del diritto di immagine (6.000 euro) rimane interamente esclusa dalla base contributiva e pensionabile.

Esempio n.2:

A = compenso per prestazione lavorativa = 10.000 euro;

B = compenso per la cessione dello sfruttamento economico di diritti = 10.000 euro;

C = totale compensi riconducibili alla medesima attività lavorativa = 20.000 euro;

B / C = 50%;

pertanto, in questo caso, dall’importo previsto per la cessione del diritto di immagine (10.000 euro), 8.000 (40% di 20.000 euro) rimangono esclusi dalla base contributiva e pensionabile, mentre i restanti 2.000 (10.000 – 8.000 euro) sono assoggettati a contribuzione ordinaria.  Quindi, la base imponibile contributiva sarà pari a 12.000 euro (10.000 +2.000).